venerdì 29 agosto 2014

Risarcimento ai detenuti reclusi in condizioni inumane







È stato approvato, nei giorni scorsi, in prima lettura alla Camera il disegno di legge che prevede il risarcimento in favore dei detenuti reclusi in “condizioni inumane” e ulteriori interventi in materia penitenziaria tesi a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.

Il decreto risponde a un obbligo assunto dall’Italia al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 5 giugno 2014 e scaturito dalla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel quale è stabilito che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» (va ricordato che la violazione dell’articolo 3 è alla base di numerose decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alle condizioni di detenzione).

Con la sentenza-pilota «Torreggiani contro Italia» dell’8 gennaio 2013 la Corte europea ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. La Corte ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in questione sarebbe divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.

Come abbiamo già evidenziato in altri nostri post, Il problema dell’eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle carceri nazionali si trascina nel nostro Paese ormai da molti anni e questa emergenza torna ciclicamente a impegnare l’attività parlamentare.
Soltanto negli ultimi anni, mentre la capienza degli istituti è sostanzialmente migliorata (49.461 posti al 30 giugno 2014) a seguito, soprattutto, di interventi di ristrutturazione di padiglioni esistenti, si registra – anche grazie a numerosi interventi legislativi – una netta tendenza alla diminuzione delle presenze, fino ad arrivare ai 58.092 detenuti di oggi. Ci sono però ancora 8.631 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti (sovraffollamento del 17%).


Il decreto votato dalla Camera interviene su diversi aspetti della questione carcere. Ad esempio, il decreto inserisce nell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) il nuovo art. 35-ter, con il quale si introducono rimedi risarcitori per i detenuti reclusi in “condizioni inumane”. In particolare:

1) Sconti di pena: è previsto un abbuono di 1 giorno ogni 10 passati in celle sovraffollate, se la pena è ancora da espiare.

2) Rimborso in denaro: spetta un rimborso di 8 euro per ogni giornata in cui si è subito il pregiudizio per i casi in cui:

la pena sia stata già scontata (la richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione);

il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione integrale della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare);

il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni;

il pregiudizio di cui all’art. 3 CEDU sia stato subito in custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena.

La competenza per l’adozione di tali provvedimenti è in capo al magistrato di sorveglianza, che procede su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale). Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.

Inoltre, viene modificato l’articolo 275 del codice di procedura penale, sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. In presenza di una prospettata sospensione condizionale della pena, il nuovo testo del comma 2-bis conferma la norma, ma specifica che a non poter essere applicata è la misura della custodia cautelare “in carcere o quella degli arresti domiciliari”, volendo con tale specificazione far sì che risultino escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri e la custodia cautelare in luogo di cura.

Viene poi stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all`esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui associazione mafiosa e terrorismo, omicidio, incendio doloso boschivo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari (un’abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta).

Vengono introdotte norme di favore per i minori estese anche agli under 25 (art. 5): le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.

Più magistrati di sorveglianza, maggiore efficienza del personale dell'amministrazione penitenziaria e controlli sull'edilizia penitenziaria: questi sono altri articoli previsti nel nuovo testo. Tutto ciò, in ragione delle particolari esigenze che caratterizzano l’attuale situazione carceraria.